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Mag
09

Ticket Sanità Regione Calabria, nuove disposizioni

Ecco chi e quanto deve pagare
Il dipartimento sanità della Regione Calabria corre ai ripari dopo le
polemiche degli ultimi giorni e diffonde una circolare esplicativa per
la reintroduzione dei ticket della sanità. Ecco per sommi capi cosa dice il documento.

  • PRESTAZIONI DI ASSISTENZA FARMACEUTICA

Questo sono le seguenti misure:
1. Quota fissa di Euro 1 per ciascuna ricetta;
2. Quota fissa aggiuntiva pari ad euro 2 per ciascun pezzo prescritto (Max n.2),  per un limite massimo per ricetta pari ad Euro 5 (compresa la quota fissa). Imedici prescrittori potranno prescrivere un numero massimo di 2 confezioni, anche se della medesima specialità, fatta eccezione per i seguenti casi: – Gli antibiotici in confezione monodose; – I medicinali somministrabili per fleboclisi (compresa l’albumina, agli aventi diritto); – I medicinali a base
di interferone a favore dei soggetti affettida epatite cronica; – I farmaci
analgesici oppiacei, utilizzati nella terapia del dolore, per i quali è consentita la prescrizione in un’unica ricetta di un numero di pezzi sufficienti a copri-
re una terapia massima di trenta giorni.

  • ESENZIONI PATOLOGIE

Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini per i quali ricorrono le seguenti condizioni: – Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i., limitatamente ai farmaci correlati alla patologia; – Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01; I soggetti affetti da malattie croniche di cui ai punti
precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del
relativo tesserino di esenzione rilasciato dagli uffici competenti delle
Aziende Sanitarie di residenza. b) Esenti per categorie protette: Sono
esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini in quanto appartenenti alla categorie protette individuate da norme nazionali: – Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02; – Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04; – Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01; – Invalidi civili di cui al codice di esenzioneC01, C02 eC04; – I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06; – Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di
emoderivati di cui al codice di esenzione N01; – Vittime del terrorismo e
della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01 e V02;  Si
precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra; rimane invariato il regime di erogazione di farmaci di fascia «C» agli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia (legge 203/2000). c) Esenti per reddito: Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa (sia dalla quota fissa di 1 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i soggetti ed i loro familiari a carico con un reddito complessivo per nucleo familiare fino a
Euro 10.000 attestato tramite l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Le Aziende Sanitarie, attraverso gli uffici a ciò preposti sulla base della loro organizzazione, rilasceranno apposita certificazione con il codice E00 su esibizione da parte del cittadino della dichiarazione ISEE relativa al nucleo familiare. Fino all’entrata in vigore a regime delle disposizioni riportate all’art. 5 comma 3 del regolamento,giusto quanto disposto dall’art. 5 comma 2, il medico prescrittore riporterà nel campo della ricetta destinato alle esenzioni per patologia e status il codice di esenzione nei modi e forme in atto vigenti. L’esenzione per reddito, certificata nei modi di cui sopra dall’azienda sanitaria, sarà riportata dal soggetto che eroga la
prestazione. In assenza di attestazione ISEEdeve essere accettata dal soggetto erogatore, in via del tutto temporanea, e comunque non oltre il 15 giugno 2009, autocertificazione sul possesso del requisito. Le disposizioni contenute nel regolamento approvato con la delibera n. 247/09 sopra citata, abrogano «la monoprescrizione» ed integrano il quadro normativo già vigente, per cui restano in vigore le disposizioni già impartite sulle prescrizioni degli inibitori di pompa e sui farmaci generici di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 93/07.

  • ASSISTENZA SPECIALISTICA E TERMALE

Misura della partecipazione: – E’ dovuta una quota fissa di euro 1 per
ogni ricetta. – Prestazioni di assistenza specialistica, diagnostica di laboratorio e strumentale. Oltre la quota fissa di euro 1 per ogni ricetta è prevista una quota fissa aggiuntiva che porta il limitemassimo di ticket esigibile già vigente da euro 36,15 ad euro 45; pertanto se la somma dei ticket delle prestazioni erogate è inferiore a euro 45 il ticket da corrispondere è pari alla somma dei ticket delle singole prestazioni consentite sulla stessa ricetta secondo le norme vigenti + euro 1; di contro se la somma dei ticket delle singole prestazioni consentite sulla stessa ricetta secondo le norme vigenti dovesse superare euro 45 il ticket da corrispondere sarà pari ad euro 45 +
euro 1 –Prestazioni termali la quota fissa da corrispondere è di euro 3,50
a cui aggiungere la somma dei ticket dei singoli cicli di terapie fino ad un massimo di euro 50.

  • ESENZIONI

a) Esenti per patologie: Sono esentati dal pagamento della quota di partecipazione alla spesa i cittadini per i quali ricorrono le seguenti condizioni: – Soggetti affetti da patologie croniche ed invalidanti, di cui al D.M. 329/99 e s.m.i., limitatamente alle prestazioni correlatealla patologia; – Soggetti affetti da patologie rare di cui al D.M. 279/01; I soggetti affetti da malattie croniche di cui ai punti precedenti potranno usufruire di tale agevolazione se in possesso del relativo tesserino di esenzione rilasciato dagli uffici competenti delle Aziende Sanitarie di residenza.b)Esenti per categorie protette: Sono esentati (sia dalla quota fissa di 1 euro per ricetta che dalla quota fissa aggiuntiva) i cittadini che si trovano esclusivamente nelle seguenti
condizioni: – Invalidi di guerra di cui ai codici di esenzione G01 e G02; – Invalidi per lavoro di cui al codice di esenzione L01 e L04; – Invalidi per servizio di cui al codice di esenzione S01; – Invalidi civili di cui al codice di esenzione C01, C02 e C04; – I ciechi e sordomuti di cui al codice di esenzione C05 e C06; – Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui al codice di esenzione N01; – Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui al codice di esenzione V01
e V02; – Soggetti che godono di tutele particolari: (ex D.M. del 10/09/9
(stato di gravidanza) codici M00 –dM01 a M41- M99-M50- M52); – Soggetti che devono eseguire prestazioni correlate all’attività di donazione o perchè a rischio di infezione HIV(D.Lgs. 124/98 codice. T01 e B01). Precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo
della criminalità sono equiparati agli invalidi di guerra. c) Esenti per reddito: Per quanto riguarda gli esenti per reddito vale quanto già precisato per l’assistenza farmaceutica.

  • PRONTO SOCCORSO

Per ogni accesso in Pronto Soccorso classificato con il codice bia
co o verde è dovuta una quota fissa di euro 25, quando l’attività sia lim
tata alla valutazione clinica ed agli accertamenti sanitari da parte dei sanitari del Pronto Soccorso. – Nel caso in cui l’accesso sia seguito da prestazione/i specialistiche/i la quota fissa di euro 25 è sostituita dalla somma dei ticket di tutte le prestazioni eseguite (compresa la visita in Pronto Soccorso e le consulenze specialistiche richieste dal medico di pronto soccorso) fino alla cif
massima di euro 45.

  • ESENZIONI

sono esentati i cittadini che si trovano esclusivamente nelle seguenti condizioni: Invalidi di guerra codici (G01 G02), del lavoro (L01 e L04); Invalidi (S01); Invalidi civili (C01, C02, C04); – I ciechi e sordomuti (C05, C06); –Soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni, somministrazioni di emoderivati (N01); –Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (V01, V02); Soggetti che godono di tutele particolari come lo stato di gravidanza (M00 – da M01 a M41- M99,  M50- M52). Si precisa che ai sensi della Legge 206/04 le vittime del terrorismo e della criminalità sono equiparate agli invalidi di guerra. A norma delle vigenti disposizioni rimangono esentati dal pagamento della quota di partecipazione in Pronto Soccorso coloro che vi accedono a seguito di traumatismi, avvelenamenti acuti e per infortunio sul lavoro, indipendentemente dal codice di assegnato. Per quanto guarda gli esenti per reddito vale quanto già precisato per l’assistenza farmaceutica.

Fonte: Il Quotidiano della Calabria del 15/05/2009



9 Risposte a “Ticket Sanità Regione Calabria, nuove disposizioni”


  1. Maggio 24, 2009 alle 6:50 am

    per favore vorrei sapere perche sono escluso dal’esenzione tichet pur avendo una causa di servizio pari alla 4° categoria. il ministero difera insieme alla commissione (C.M.L.),Corte dei conti e ministero della sanità mi ha collegato in pensione . grazie

  2. 2 explorer75
    Maggio 24, 2009 alle 9:35 am

    Salve, fracamente non so dirle se ha diritto o no all’esenzione comunque sia, qualora non si ritrovi nelle categorie elencate nell’ultima delibera dovrebbe comunque rientrare nelle esenzioni stabilite dal SSN.

  3. 3 RODINO' SALVATORE SIDERNO
    Giugno 3, 2009 alle 5:12 pm

    per favore vorrei sapere se avendo un codice di malattia cronica (013 diabete)devo pagare la quota ricetta di 1 euro

  4. 4 francesco
    Giugno 9, 2009 alle 5:08 pm

    Sono in possesso di un tesserino sanitario ove si evince quanto segue: Esente per D.L. 1 febbr./91 art. 6 comma 2 ( Inv. serv. app.te cat. 6) limitatamente alle prestazioni correlate alle patologie invalidanti: 1) Gastroduodenite con sindrome ulcerosa…2)colite spastica…3)spondilosi cervicale ecc.
    La mia domanda è questa,(faccio un esempio solo per la patologia di cui al punto 1) assumo un gastroprotettore correlato all’infermità in argomento, sono soggetto al pagamento di euro 3 a ricetta per l’acquisto del farmaco in questione? sono esentato? il codice esenzione è S03?
    In attesa di un cordiale riscontro ringrazio anticipatamente.

  5. 5 Salvatore
    Luglio 27, 2009 alle 9:03 am

    Per usuffruire di una ricetta medica in quanto non residente si paga un tiket

  6. 6 Salvatore
    Luglio 27, 2009 alle 9:33 am

    La mia domanda era
    dalla guardia medica per fare una ricetta si deve pagare un tiket?perche in altre regioni(Sardegna,Toscana)per non citarne altre non si paga?

  7. 7 Salvatore
    Ottobre 9, 2009 alle 7:53 pm

    Mia moglie invalida civile 100% e con codice esenzione tichet C01, con tre distinte prescrizioni mediche, in data di ieri 08.10.09, perche’ la farmacia ha preteso Euro 1 (uno) per ogni prescrizione, regolarmente documentate dallo scontrino parlante.E’ giusto questo?

  8. 8 explorer75
    Ottobre 10, 2009 alle 7:52 pm

    Mi scuso con i signori che giustamente chiedono lumi nella giungla dei ticket ma purtroppo le mie conoscenze in tal senso si limitano a quanto riportato nell’articolo.
    Sperando che qualcuno più afferrato di me vi riesca a dare aiuto, porgo cordiali saluti a tutti!

  9. 9 antonio67
    Ottobre 10, 2009 alle 8:07 pm

    e’ vero che il tetto massimo del reddito e’ stato adeguato a 12.500,00 euro anzicche’ 10.000???
    qualcuno sa qualcosa?


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