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Chi è l’infermiere

ipasviscan

Visti gli ultimi scandali in sanità, vista la “confusione” che ancora ruota attorno alla nostra figura professionale, voglio ricordare chi è l’Infermiere.

Il Profilo Professionale D.M. 739  14/09/ 1994


Articolo 1
1 – E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale èresponsabile dell’assistenza generale infermieristica.

2 – L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.

3 – L’infermiere:

a) partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
c) pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
d) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
e) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
f) per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;
g) svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

4 – L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca.

5 – La formazione infermieristica post-base per la pratica specialistica è intesa a fornire agli infermieri di assistenza generale delle conoscenze cliniche avanzate e delle capacità che permettano loro di fornire specifiche prestazioni infermieristiche nelle seguenti aree:

a) sanità pubblica: infermiere di sanità pubblica;
b) pediatria: infermiere pediatrico;
c) salute mentale-psichiatria: infermiere psichiatrico;
d) geriatria: infermiere geriatrico;
e) area critica: infermiere di area critica.

6 – In relazione a motivate esigenze emergenti dal Servizio sanitario nazionale, potranno essere individuate, con decreto del ministero della Sanità, ulteriori aree richiedenti una formazione complementare specifica.

7 – Il percorso formativo viene definito con decreto del ministero della Sanità e si conclude con il rilascio di un attestato di formazione specialistica che costituisce titolo preferenziale per l’esercizio delle funzioni specifiche nelle diverse aree, dopo il superamento di apposite prove valutative. La natura preferenziale del titolo è strettamente legata alla sussistenza di obiettive necessità del servizio e recede in presenza di mutate condizioni di fatto.

Articolo 2
1 – Il diploma universitario di infermiere( ora Laurea in Infermieristica), conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione, previa iscrizione al relativo Albo professionale.

Articolo 3
1 – Con decreto del ministro della Sanità di concerto con il ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’articolo 2 ai fini dell’esercizio della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.

L’ordinamento didattico universitario

La Legge 11 Novembre 1990 n.341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”, il D.M. 2 Dicembre 1991, noto come tabella XXXIX-ter ed il D.M. 26 Luglio 1996, noto come tabella XVIII-ter, che hanno portato la formazione infermieristica in università, si basano sul presupposto che esista un corpo di conoscenze, valicato, ampio e peculiare i cui unici detentori sono gli infermieri, i quali mettono a disposizione tali conoscenze per rispondere a bisogni di assistenza infermieristica delle persone; non si tratta, quindi, di un’attività solo pratica.La tabella XVIII-ter, che è parte integrante del D.M. 24 luglio 1996, al punto 04 si propone di: “…formare operatori sanitari con le conoscenze necessarie a svolgere la professione d’infermiere responsabile dell’assistenza generale, ai sensi del d.m. 14 settembre 1994, n.739…

L’articolo due della suddetta tabella, l’ordinamento didattico, chiarisce l’obiettivo generale del corso: obiettivo didattico del corso è quello di far conseguire allo studente le basi per la conoscenza qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e patologici, le basi culturali di fisiopatologia necessarie per seguire gli atti medici, anche nelle loro applicazioni pratiche, nonché le conoscenze teoriche del nursing; lo studente deve saper applicare, anche attraverso il tirocinio, le conoscenze relative alla propria pratica professionale secondo lo specifico profilo e saper partecipare alla identificazione dei bisogni di salute ed alla identificazione, pianificazione, erogazione e valutazione dell’assistenza infermieristica globalmente richiesta riguardo a singole persone ed alla collettività, nella garanzia di una corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico- terapeutiche; deve conoscere i principi bioetici generali, quelli deontologici, giuridici e medico-legali della professione; deve infine sapersi orientare per ulteriori approfondimenti specialistici.Oltre all’obiettivo generale, l’ordinamento definisce anche, anno per anno, l’obiettivo didattico che il percorso formativo dei due semestri si propone di far raggiungere allo studente. L’ordinamento didattico rappresenta l’insieme di conoscenze teoriche che consentono all’infermiere di erogare prestazioni infermieristiche una volta valutata e classificata  la situazione problematica dell’utente. Gli obiettivi formativi diventano quindi i risultati attesi della formazione infermieristica che orientano un comportamento professionale basato su conoscenze teoriche ed abilità pratiche.

L’autonomia professionale

A contribuire a rendere ulteriormente autonoma la professione concorre la L.42 del 26 febbraio 1999. Al comma 1 dell’articolo 1 recita infatti: «La denominazione “professione sanitaria ausiliaria nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934, n.1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di legge è sostituita dalla denominazione “professione sanitaria”

E’ una vera rivoluzione nell’ambito sanitario, stabilisce il diritto fondamentale al nome di professione autonoma. Con questa legge termina di fatto un lunghissimo periodo storico fatto  di sudditanza e dipendenza da altre figure professionali quale ad esempio la categoria medica. La sanità non è più identificata con il medico ma ora può disporre di una professione valida, con una sua autonomia, una sua identità, un proprio bagaglio di cultura, storia, competenza. Questa legge va ad integrare perfettamente il precedente D.M. 739/94 che conferiva all’infermiere la piena responsabilità per quanto riguarda l’assistenza infermieristica.

Al secondo punto della suddetta legge : « Dalla data di entrata in vigore della presente Legge sono abrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 Marzo 1974, n.225, ad eccezione delle disposizioni previste dal titolo V [infermiere generico]… Il campo proprio di attività  e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del D.L 30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario (Laurea) e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso  alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.»

Il codice deontologico

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